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ATTO
COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE Lo
Spettacolo c'è !
C.F.
P.IVA 02628091205
335.6092909
40121, Bologna, via Boldrini 12/c
-------------------- -
Oggi, martedì 3
febbraio 2007, alle ore 16.30, in Bologna, via Parigi 16, in seconda
convocazione si sono riuniti i signori:
GIAN LUIGI PAVANI, ALDO
IANI, FRANCO ORSINI, ANGELA MASTROLONARDO,
ANTONIO PAGANINI, DANIELA ZANNI
I presenti chiamano a presiedere la riunione
il sig. Aldo Iani il quale nomina a sua volta a suo segretario
il sig. Gian Luigi Pavani .
Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a
farsi promotori della costituzione della Associazione e legge
lo statuto che, dopo ampia discussione, posto in votazione viene
approvato all'unanimità.
Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione alla Associazione
è libera, che il funzionamento della Associazione è
basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci,
che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente
escluso ogni scopo di lucro.
Il Presidente dà inoltre lettura dello statuto AICS e propone
che l'Associazione, prendendo conoscenza di detto statuto ed approvandolo,
dia la sua adesione adottandone la tessera nazionale quale tessera
sociale dell'Associazione.
La proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità.
I presenti deliberano che l'Associazione venga denominata "
LO SPETTACOLO C' E' ! "con sede in Bologna - Via Valparaiso
9 - 40127 - e nominano i seguenti signori a componenti il Comitato
Direttivo che rimarrà in carica tre anni.
Detto comitato sarà modificato o ratificato in successive
apposite elezioni.
Presidente
: Franco Orsini
Vice Presidente : Aldo
Iani
Segretario : Gian
Luigi Pavani
Consiglieri : Paolo Insolera, Antonio Paganini
I presenti stabiliscono inoltre che la
quota associatva per l'anno 2007 sia di €. 30,00 (trenta/00)
STATUTO
Articolo 1 - Denominazione e sede
1. E' costituita in Bologna,
con sede legale in via Valparaiso 9,
c/o Comitato provinciale A.I.C.S.,
unassociazione culturale di promozione sociale, ai sensi
degli articoli 36 e seguenti codice civile, denominata Lo
Spettacolo cè!. Essa
potrà costituire sezioni specialistiche e/o uffici di rappresentanza
esterni alla sede e gestiti con appositi regolamenti approvati
dallAssemblea dei Soci.
Articolo 2 - Scopo
1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
Durante la vita dellassociazione non potranno essere distribuiti,
anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale. Leventuale avanzo di gestione
dovrà essere reinvestito nelle attività istituzionali
promosse dallassociazione.
2. Essa ha per finalità la diffusione di attività
attinenti alla cultura, alle tradizioni locali e popolari e allespressione
artistica.
1. In particolare l'Associazione potrà:
a) organizzare e promuovere dibattiti, convegni, mostre, spettacoli
e manifestazioni culturali connesse alla attività teatrale,
musicale, coreutica, filodrammatica, nonché alle tradizioni
locali e popolari e ad ogni espressione artistica;
b) assumere la gestione di strutture legate all'adempimento dello
scopo sociale menzionato;
c) organizzare corsi di preparazione e perfezionamento rivolti
ai propri associati nei vari campi di attività culturale
sopra indicati;
d) provvedere alla pubblicazione e alla circolazione di materiali
divulgativi e informativi relativi allattività attività
teatrale, musicale, coreutica, filodrammatica, nonché alle
tradizioni locali e popolari e ad ogni espressione artistica;
e) svolgere altre attività attinenti all'obiettivo sociale.
2. L'associazione è altresì caratterizzata dalla
democraticità della struttura, dall'elettività e
gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni
fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio;
si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali
e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non
per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare
e specializzare le sue attività.
Articolo 3 - Durata
1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa
potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria
degli associati.
Articolo 4 - Domanda di ammissione
1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività
sociali.
2. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci
solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano
dotati di una irreprensibile condotta morale e civile e che siano
presentati da almeno due soci componenti il Comitato Direttivo
in quel momento in carica. Viene espressamente escluso ogni limite
sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e
ai diritti che ne derivano.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione
dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
4. La validità della qualità di socio efficacemente
conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione
è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da
parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere
motivato e contro la cui decisione è ammesso appello allassemblea
generale.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni
le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà
parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta
il minore a tutti gli effetti nei confronti dellassociazione
e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dellassociato
minorenne.
6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi
o rivalutata.
Articolo 5 - Diritti dei soci
1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione,
del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché
dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente
acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi
dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il
diritto a ricoprire cariche sociali allinterno dellassociazione
nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo
articolo 13.
3. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative
indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le
modalità stabilite nell'apposito ed eventuale regolamento
associativo.
Articolo 6 - Decadenza dei soci
1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti
casi:
a) dimissione volontaria;
b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza
del versamento richiesto della quota associativa;
c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti
lassemblea ordinaria, pronunciata contro il socio che commette
azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione,
o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento
del sodalizio;
d) scioglimento dellassociazione ai sensi dellart.
24 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera
c), potrà essere assunto eccezionalmente dal Consiglio
Direttivo, salvo ratifica successiva da parte della competente
assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve
essere convocato il socio interessato, si procederà in
contraddittorio con linteressato ad una disamina degli addebiti.
Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di
svolgimento dellassemblea.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.
Articolo 7 - Organi
1. Gli organi sociali sono:
- l'assemblea generale dei soci;
- il presidente;
- il consiglio direttivo.
Articolo 8 Funzionamento dellassemblea
1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo
dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie
e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita
rappresenta luniversalità degli associati e le deliberazioni
da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati,
anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dellassemblea straordinaria potrà
essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà
più uno degli associati in regola con il pagamento delle
quote associative allatto della richiesta che ne propongono
lordine del giorno. In tal caso la convocazione è
atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione
dellassemblea straordinaria potrà essere richiesta
anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio
direttivo.
3. Lassemblea dovrà essere convocata presso la sede
dellassociazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire
la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo,
in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente
intervenute allassemblea ed eletta dalla maggioranza dei
presenti.
5. Lassemblea nomina un segretario e, se necessario, due
scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla
designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di
nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati
alle medesime cariche.
6. Lassistenza del segretario non è necessaria quando
il verbale dellassemblea sia redatto da un notaio.
7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le
modalità e lordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale
firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati,
dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione
di tutti gli associati con le formalità ritenute più
idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
Articolo 9 - Diritti di partecipazione
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie
dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della
quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso
di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo
di delega scritta, non più di un associato.
Articolo 10 Assemblea ordinaria
1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo
otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione
e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria,
elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dellassemblea
devono essere indicati il giorno, il luogo e lora delladunanza
e lelenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo
e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro
mesi dalla chiusura dellesercizio sociale per l'approvazione
del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive
generali dellassociazione nonché in merito allapprovazione
dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione, per la nomina dei probiviri e su tutti gli
argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dellassociazione
che non rientrino nella competenza dellassemblea straordinaria
e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del
precedente art. 8, comma 2.
Articolo 11 - Validità assembleare
1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima
convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli
associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto
favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto
ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente
costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi
diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti.
3. Trascorsa unora dalla prima convocazione tanto l'assemblea
ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite
qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera
con il voto dei presenti. Ai sensi dellart. 21 del codice
civile, per deliberare lo scioglimento dellassociazione
e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di
almeno 2/3 quarti degli associati
Articolo 12 - Assemblea straordinaria
1. Lassemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio
direttivo almeno 15 giorni prima delladunanza mediante affissione
davviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione
agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.
Nella convocazione dellassemblea devono essere indicati
il giorno, il luogo e lora delladunanza e lelenco
delle materie da trattare.
2. Lassemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti
relativi a diritti reali immobiliari, elezione ed integrazione
degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi
sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dellassociazione,
scioglimento dellassociazione e modalità di liquidazione.
Articolo 13 - Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito
dallassemblea che potrà variare da tre a cinque membri
eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio
direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario
con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono
a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica CINQUE
anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni
verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà
il voto del presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con
il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e non
abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non
colposi.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con
la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera
validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del presidente è determinante
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità,
devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto
la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione
di tutti gli associati con le formalità ritenute più
idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Articolo 14 - Dimissioni
1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio
venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino
la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione
del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di
votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione
che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite
dallultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi
siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio
proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima
assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare
i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri
sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del Presidente
del Consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative
funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del
nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea
utile successiva.
3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e
non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi
altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti,
compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento, e comunque
entro e non oltre il termine di 20 giorni, dovrà essere
convocata senza ritardo lassemblea ordinaria per la nomina
del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione
e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dellamministrazione
ordinaria dellassociazione, le funzioni saranno svolte dal
consiglio direttivo decaduto
Articolo 15 - Convocazione direttivo
1. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente
lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno
la metà dei consiglieri, senza formalità.
Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo
1. Sono compiti del consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre
all'assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire
almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria
nel rispetto dei quorum di cui allart. 8, comma 2;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività
sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora
si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e lattuazione
delle decisioni dellassemblea dei soci.
Articolo 17 - Il presidente
1. Il presidente dirige lassociazione e ne controlla il
funzionamento nel rispetto dellautonomia degli altri organi
sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Articolo 18 - Il Vicepresidente
1. Il vicepresidente, se nominato, sostituisce il presidente in
caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni
nelle quali venga espressamente delegato.
Articolo 19 - Il Segretario
1. Il segretario, se nominato, dà esecuzioni alle deliberazioni
del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle
riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione
dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili
nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi
previo mandato del consiglio direttivo.
Articolo - 20 Il rendiconto
1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dellassociazione,
sia preventivo che consuntivo da sottoporre allapprovazione
assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva
situazione economico-finanziaria dellassociazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico
- finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della
trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dellassemblea ordinaria che
riporta allordine del giorno lapprovazione del bilancio,
deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia
del bilancio stesso.
Articolo 21 - Anno sociale
1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1°
gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 22 - Patrimonio
1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative
determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi
di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi
derivanti dalle attività organizzate dallassociazione.
Articolo 23 - Clausola Compromissoria
1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci
e tra i soci medesimi saranno sottoposte, con esclusione gi ogni
altra giurisdizione, all'esclusiva competenza di tre Probiviri,
nominati dallassemblea dei soci. Essi giudicheranno pro
bono et aequo senza formalità di procedura e il loro lodo
sarà inappellabile.
Articolo 24 - Scioglimento
1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea
generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente
costituita con la presenza di almeno 2/3 degli associati aventi
diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda
convocazione, di almeno 2/3 dei soci esprimenti il solo voto personale,
con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea
generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo
scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno
2/3 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà,
sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione
dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore
di altra associazione che persegua finalità di utilità
sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 25 - Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto
si applicano le disposizioni del codice civile.
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